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ART. 85 Ricavi [n.d.r. ex art. 53] (1) (2)

Ultimo aggiornamento del:

1. Sono considerati ricavi:

a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni

di servizi alla cui produzione o al cui

scambio è diretta l’attività dell’impresa; (3)

b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e

sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili,

esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per

essere impiegati nella produzione;

c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di

partecipazioni, anche non rappresentate da titoli,

al capitale di società ed enti di cui all’articolo 73,

che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie,

diverse da quelle cui si applica l’esenzione di

cui all’articolo 87, anche se non rientrano fra i beni

al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.

Se le partecipazioni sono nelle società o enti di cui

all’articolo 73, comma 1, lettera d), si applica il

comma 2 dell’articolo 44;

d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari

similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44

emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, che

non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi

da quelli cui si applica l’esenzione di cui

all’articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al

cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;

e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di

altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui

alla lettere c) e d) precedenti che non costituiscono

immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano

fra i beni al cui scambio è diretta l’attività

dell’impresa;

f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento,

anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento

di beni di cui alle precedenti lettere;

g) i contributi in denaro, o il valore normale di

quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione

in base a contratto;

h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale

dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o

destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1

costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono

iscritti come tali nel bilancio. (4)

3 bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono

il bilancio in base ai principi contabili internazionali

di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio

2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie

gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti

per la negoziazione. (5)

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Ai sensi dell’art. 5, comma 3, DLgs. 14.9.2015 n. 147, pubblicato

in G.U. 22.9.2015 n. 220, “Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso

che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione

e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un

maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore

anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,

n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto

legislativo 31 ottobre 1990, n. 347”.

(3) Si veda l’art. 34, comma 1, L. 12.11.2011 n. 183, pubblicata in G.U.

14.11.2011 n. 265, S.O. n. 234.

(4) Comma sostituito dall’art. 1, comma 58, lett. b), L. 24.12 2007 n.

244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285, in vigore

dall’1.1.2008.

Testo precedente: “Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alle lettere

c), d) ed e), del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie

se non sono iscritti come tali nel bilancio.“.

(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 58, lett. b), L. 24.12.2007 n.

244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285, in vigore

dall’1.1.2008.

7 aprile 2025

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